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Economia


06/04/2007

Fisco: subappalti in edilizia. Quando scatta l'Iva in Reverse Charge nel caso di societa' consorziate

L'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile, il cosiddetto "reverse-charge", finalizzato a rendere l'Iva piu' neutrale ed efficiente, ed a contrastare le pratiche di evasione fiscale e di sottofatturazione, si applica a partire dal 1 gennaio di quest'anno alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili, rendendo cosi' l'appaltatore debitore effettivo dell'Iva. A questo riguardo, al fine di chiarire ulteriormente alcuni aspetti complessi della nuova normativa l'Agenzia delle Entrate specifica che, nelle ipotesi in cui nell'esecuzione dei lavori edili intervengano organismi di natura associativa, per esempio imprese consorziate, il meccanismo del "reverse-charge" si applica tenendo conto dell'assetto funzionale di questi soggetti. In pratica, "qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalita' di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, e' applicabile anche da parte delle societa' consorziate", naturalmente, a condizione che le prestazioni rese al consorzio siano riconducibili alla specifica disciplina relativa al settore edile come delineata dall'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633/1972. Sulla base del criterio del legittimo affidamento - legge n. 212 del 2000 - deve ritenersi corretta l'applicazione dell'Iva secondo le modalita' ordinarie alle prestazioni rese fino ad oggi dalle societa' consorziate al consorzio senza applicazione del "reverse-charge".


Fonte: Agenzia Entrate